OBBLIGHI DI LEGGE PER LA TERMOREGOLAZIONE
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02/05/2013
+ La riforma del condominio - distacco dall'impianto centralizzato
Articolo 1118 - Diritti dei partecipanti sulle parti comuni.
(Testo in vigore dal 17 giugno 2013)
[I]. Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.
[II]. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
[III]. Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
[IV]. Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
(Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, a decorrere dal 17 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 1, della medesima legge n. 220/2012).
--------- O --------
Argomento interessane questo del distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ampiamente dibattuto nelle assemblee condominiali e dalla giurisprudenza.
La riforma del condominio nel formulare art. 1118 si fonda sul principio di inseparabilità e di indivisibilità delle parti comuni, confermando quando già previsto nella disciplina esistente.
Il 3° comma conferma e precisa, l'impossibilità del singolo condomino, di sottrarsi dall'obbligo di partecipare ai costi di gestione anche nel caso di mutamento di destinazione d'uso della propria unità immobiliare.
Il 4° comma ammette la possibilità di chiedere, senza attendere il benestare dell'assemblea di condominio, il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato.
le condizioni imprescindibili dettate dalla norma perché ciò sia possibili sono:
- il distacco non deve determinare squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
- il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, che resta di comproprietà comune, contribuendo in proporzione al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene alla sua conservazione e messa a norma; è ovviamente esonerato, dal dover sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato.
Il distacco dall'impianto centralizzato è quindi possibile solo se si dimostra, con una relazione tecnica rilasciata da professionista abilitato, che tale distacco rispetta le condizioni sopra riportate.
Ma quando è opportuno staccarsi? L'autonomo è realmente più conveniente di un centralizzato "moderno"?
Diversi sono i motivi che inducono a pensare al distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato:
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perché si ritengono elevati i costi di un centralizzato poco efficiente;
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perché l'uso e la programmazione dell'impianto mal si adattano alle esigenze di chi, per vari motivi, non utilizza per alcuni periodi l'immobile di proprietà (immobile sfitto, lunghi periodi fuori casa per lavoro o diversa residenza, ecc..)
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perché ci sono condomini che non pagano le proprie quote, o lo fanno in ritardo, causando un aumento delle spese a tutti gli altri.
Ad una analisi tecnica ed economica approfondita, forse solo questo ultimo motivo può essere veramente valido, perché il problema della ripartizione dei consumi è risolvibile grazie alle nuove tecnologie di contabilizzazione del calore, che consentono la ripartizione delle spese in base ai consumi e non ai millesimi.