TERMOREGOLAZIONE E art. 1118 c.c.

OBBLIGHI DI LEGGE PER LA TERMOREGOLAZIONE
E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

spunta Il 31 dicembre 2016 è la data ultima per installare le valvole termostatiche ed evitare sanzioni comprese tra i 500 e i 3000 euro per ciascuna unità immobiliare.
spunta Per gli interventi effettuati entro il 2015 è possibile beneficiare dell’ecobonus con detrazione fiscale dal 50% al 65%.
spunta In realtà mancano meno di 180 giorni lavorativi in cui gli impianti sono spenti escluso il periodo dal 15 luglio al 30 agosto.
spunta Rete Irene ha inoltre la possibilità di ottenere finanziamenti a tasso agevolato con durata fino a 120 mesi

 

02/05/2013 

+ La riforma del condominio - distacco dall'impianto centralizzato

Articolo 1118 - Diritti dei partecipanti sulle parti comuni.

(Testo in vigore dal 17 giugno 2013)

 

[I]. Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.

[II]. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

[III]. Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

[IV]. Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

(Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, a decorrere dal 17 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 1, della medesima legge n. 220/2012).

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Argomento interessane questo del distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ampiamente dibattuto nelle assemblee condominiali e dalla giurisprudenza.

La riforma del condominio nel formulare art. 1118 si fonda sul principio di inseparabilità e di indivisibilità delle parti comuni, confermando quando già previsto nella disciplina esistente.

Il 3° comma  conferma e precisa, l'impossibilità del singolo condomino, di sottrarsi dall'obbligo di partecipare ai costi di gestione anche nel caso di mutamento di destinazione d'uso della propria unità immobiliare.

Il 4° comma ammette la possibilità di chiedere, senza attendere il benestare dell'assemblea di condominio, il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato.

le condizioni imprescindibili dettate dalla norma  perché ciò sia possibili sono:

- il distacco non deve determinare squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.

- il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, che resta di comproprietà comune, contribuendo in proporzione al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene alla sua conservazione e messa a norma; è ovviamente esonerato, dal dover sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato.

Il distacco dall'impianto centralizzato è quindi  possibile solo se si dimostra, con una relazione tecnica rilasciata da professionista abilitato, che tale distacco rispetta le condizioni sopra riportate.

 

Ma quando è opportuno staccarsi?  L'autonomo è realmente più conveniente di un centralizzato  "moderno"?

Diversi sono i motivi che inducono a pensare al distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato:

  • perché si ritengono elevati i costi di un centralizzato poco efficiente;

  • perché l'uso e la programmazione dell'impianto mal si adattano alle esigenze di chi, per vari motivi, non utilizza per alcuni periodi l'immobile di proprietà (immobile sfitto, lunghi periodi fuori casa per lavoro o diversa residenza, ecc..)

  • perché ci sono condomini che non pagano le proprie quote, o lo fanno in ritardo, causando un aumento delle spese a tutti gli altri.

Ad una analisi tecnica ed economica approfondita, forse solo questo ultimo motivo può essere veramente valido, perché il problema della ripartizione dei consumi è risolvibile grazie alle nuove tecnologie di contabilizzazione del calore, che consentono la ripartizione delle spese in base ai consumi e non ai millesimi.