Cedolare secca 2024 locazioni
La cedolare secca con aliquota al 26% si applica solo a partire dal secondo immobile dato in locazione. Nulla cambia invece per la prima o unica abitazione affittata che sconta l’aliquota al 21%.
Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d’imposta per cui fruire dell’aliquota ridotta del 21%. La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse. La nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.
Se si opta per la cedolare secca, alla registrazione del contratto non vanno versate l’imposta di registro e l’imposta di bollo.
Per l’imposta sostitutiva, scadenze e modalità (acconto e saldo) sono le stesse dell’Irpef.
La misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
In generale, l’acconto non si paga nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.
Passando alle regole specifiche, il pagamento dell’acconto, da eseguire se la cedolare per l’anno precedente supera i 51,65 euro, va effettuato:
- in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro
- in due rate, se l’importo è superiore a 257,52 euro:
- la prima, pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto, entro il 30 giugno ovvero entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
- la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre
Tuttavia, le due rate di acconto sono uguali, cioè entrambe del 50%, per i contribuenti che, contestualmente, esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che li applichino o meno, e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal decreto ministeriale di approvazione. Ricorrendo tali condizioni, la regola si applica anche a coloro che:
- applicano il regime forfetario agevolato (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014)
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, decreto legge n. 98/2011)
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Il saldo si versa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce ovvero entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.
Per il versamento della cedolare secca, con F24, vanno utilizzati i codici:
- 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
- 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
- 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo
La cedolare secca è “compensabile” con le regole ordinarie.
Pagamento cedolare secca per contratti senza obbligo di registrazione
Se il contratto non supera i 30 giorni complessivi all'anno non c'è obbligo di registrazione. In questo caso il proprietario applica la cedolare secca in dichiarazione dei redditi modello 730 o Unico. Oltre all'obbligo di presentazione della dichiarazione è necessario comunicare all'inquilino l'opzione della cedolare secca utilizzando una raccomandata e rinunciare all'aggiornamento del canone di locazione in base all'Istat. L'imposta versata sostituisce l'Irpef, le relative addizionali, e le imposte di registro e di bollo. Per calcolare l'imposta si ricava il dato relativo al canone di affitto annuo e si applica l'aliquota del 21% oppure il 26%. Tale aliquota è pari al 10% fino al 2017 per i contratti di affitto a canone concordato riguardanti immobili ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa e nei Comuni con carenze di disponibilità abitativa: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.
Come pagare l'imposta della cedolare secca
Le imposte dovute per la cedolare secca si possono versare utilizzando il modello 730, in questo caso non sarà possibile rateizzarla secondo lo schema sopra esposto, ma è data facoltà al contribuente di pagare a rate l'imposta Irpef, sempre nel limite massimo di 7 rate (meglio 5 in quanto diversamente rata di acconto e saldo si sommerebbero) e per la rateizzazione si compila il rigo F6 in colonna 7. Nel caso in cui il contratto di locazione con il regime della cedolare secca si concludesse l'anno successivo è possibile barrare la colonna 5 del rigo F6 per non versare acconto e saldo della cedolare secca.
Si può optare per it versamento della cedolare secca utilizzando il modello F24 laddove bisogna indicare nella sezione erario il codice tributo 1840 per l'acconto della prima rata, il codice 1841 per la seconda rata o per il versamento in un'unica soluzione (importo inferiore ai 257,52€) e il codice 1842 deve essere indicato per il versamento a saldo; il contribuente deve inoltre compitare i campi anno di riferimento inserendo 2016 ovvero l'anno di imposta per cui si effettua il versamento e il campo importi a debito versati. In caso di versamento a rate si indica il codice tributo 1840 e si compila il campo rateazione laddove 0101 sta per la prima rata e 0107 per l'ultima.